Cessione d'azienda, rilevanza del patto derogatorio rispetto alla regola di cui all'art. 2558 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 840 del 23 gennaio 2012)

In tema di cessione d'azienda (nella specie, attuata mediante contratto di cessione del ramo inerente al settore dei lavori pubblici), trova applicazione il principio, ai sensi dell'art. 2558 c.c., del trasferimento al cessionario dei contratti stipulati, potendo le parti, in forza del patto derogatorio previsto in detta norma, eccettuare il passaggio di alcuni contratti, ma non anche di alcuni rapporti negoziali, determinandosi con la cessione il subentro dell'acquirente d'azienda nel rapporto contrattuale nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti; ne consegue l'inopponibilità alla stazione appaltante pubblica del patto, intercorso fra l'appaltatore cedente e il cessionario d'azienda, in forza del quale il primo conserva i diritti di credito relativi a riserve iscritte in contabilità sui lavori eseguiti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La cessione dell'azienda comporta il subingresso del cessionario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'azienda stessa. E' conforme al principio generale di cui all'art.2558 cod.civ. concludere nel senso dell'efficacia meramente interna del patto con il quale cedente e cessionario si intendano nel senso di conservare in capo al primo alcuni dei crediti afferenti al compendio aziendale e costituenti la parte attiva di un rapporto contrattuale confluito nella cessione.

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