Cass. Pen. sez. III del 2016 numero 54218 (21/12/2016)



Non c'è, ai fini della determinazione dell'ammontare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'esigenza di accertare l'esatta corrispondenza fra profitto e quantum sequestrato non vigendo alcun onere preventivo di effettuare perizia estimativa sui beni da sottoporre a sequestro, essendo sufficiente che il giudice motivi, in linea di massima, sulla non esorbitanza di quanto sequestrato, salvi, ovviamente, gli eventuali più approfonditi accertamenti da svolgersi nel giudizio di merito. La conseguenza è che se la valutazione del giudice risponde a tali criteri, è insindacabile in sede di legittimità. Non basta, pertanto, la contestazione di un'ipotetica sproporzione fondata esclusivamente sulla mancata stima dei beni sottoposti a sequestro, di cui neppure il ricorrente è in grado di indicare il valore, occorrendo invece un'esplicita censura che specifichi gli elementi da cui desumere una evidente violazione del principio di proporzionalità.

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