Cass. Pen. sez. III del 2016 numero 6798 (22/02/2016)



Il profitto del reato va individuato non nell'ammontare dell'imposta evasa quanto invece nel valore dei beni sottratti all'esecuzione fiscale, essendo questo più propriamente l'oggetto della condotta incriminata, la cui ratio è pacificamente la tutela della garanzia generica del credito tributario.

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