Cass. Pen. sez. III del 2015 numero 23954 (04/06/2015)



La Deliberazione 22 aprile 1995, pubblicata in G.U., attuativa dell’art. 38, comma II, del D.Lgs. n. 385/1993, prevede che l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario non possa superare l’80% del valore del bene ipotecato, valore che può essere aumentato fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative o da altre idonee garanzie secondo i criteri previsti dalla Banca. Ma, al di là del riferimento normativo, va effettuata una valutazione ispirata alla logica e alla comune esperienza, secondo cui, se anche fosse possibile (e si ritiene non lo sia), l’erogazione di una somma sensibilmente superiore al valore dell’immobile priverebbe la Banca di adeguata garanzia nel caso in cui il credito entrasse in sofferenza. Si presume pertanto che i reale corrispettivo pagato dagli acquirenti nelle compravendite degli immobili ceduti dalla società immobiliare vada determinato in misura almeno uguale all’entità del mutuo erogato.

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