Cass. pen., sez. III del 1987 (08/07/1987)


Nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un reato in precedenza consumato, il riconoscimento della recidiva e la conseguente applicabilità dell'aumento di pena previsto per il reato successivamente commesso non sono di ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso, spiegando i due istituti i loro effetti in ambiti diversi. La circostanza che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna è conciliabile col permanere dell'originario disegno criminoso. Secondo tale concezione del reato continuato, l'utilità di valutare se la condotta criminosa posta in essere dopo il giudicato penale sia più o meno grave di quella che l'ha preceduta sussiste esclusivamente ai fini dell'applicazione della pena, dovendo il giudice, nella prima ipotesi, modificare la pena irrogata con la precedente sentenza, divenuta irrevocabile, in osservanza del principio secondo cui nel reato continuato la pena base deve essere quella che si applica per il reato più grave.

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