Cass. Pen. sez. III del 2016 numero 9229 (07/03/2016)



È ammessa la confisca di beni conferiti in "trust" dall'indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che il “trust” sia stato costituito a fini meramente simulatori e i beni siano formalmente gestiti da una società fiduciaria.

Da sempre l’atto gratuito a favore dei congiunti – tanto più se effettuato in tempi sospetti – è considerato l’elemento indiziario più significativo e di per sé sufficiente a fare ritenere la simulazione dell’atto, così come nessuno mette in dubbio che anche l’interposizione reale, una volta provata, rientri tra i casi in cui è ammessa la confisca.

Il pubblico ministero che voglia ottenere sequestro e poi la confisca di beni che si assumano fittiziamente intestati a soggetti diversi dall'indagato o imputato, può basarsi, a sostegno del proprio assunto, anche su presunzioni, a condizione che queste siano plurime, gravi, precise e concordanti; il che, qualora trattisi di beni che siano stati conferiti ad un trust, richiede che l'indagine sia focalizzata su elementi quali, in particolare: - la struttura giuridica del trust, considerando che, ove si tratti di trust c.d. familiare, esso può essere costituito dall'indagato o imputato con un semplice atto unilaterale non recettizio, di natura gratuita a favore di stretti congiunti; - l'effetto giuridico del conferimento, considerando l'annoverabilità del trust fra i negozi fiduciari, al pari dell'interposizione reale di persona, in presenza della quale è pacifica l'ammissibilità del sequestro dei beni amministrati dall'interposto; - le conseguenze pratiche e fattuali del conferimento, considerando che, in caso di trust familiare, questo comporta il permanere dei beni nella "disponibilità", intesa in senso lato, dell'indagato o imputato.

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