Cass. pen., sez. III del 2007 numero 149 (18/01/2007)


Prima dell'entrata in vigore della L.248/2000, che ha modificato la L.633/1940, l'abusiva duplicazione di software era punita penalmente solo in presenza di "scopo di lucro" e non anche in caso di "scopo di profitto". Il fine di lucro deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso. Quindi, nella vigenza della precedente normativa, non poteva ritenersi reato lo scambio di software che avvenisse esclusivamente a titolo gratuito e non fosse connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica tramite la realizzazione di un server FTP (File transfer protocol).

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