Trasferimento di strumenti finanziari da un conto deposito ad altro facente capo ad altro soggetto: è donazione diretta. Indispensabilità del formalismo dell'atto pubblico a pena di nullità. Distinzione tra donazione indiretta e donazione ad esecuzione indiretta. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 18725 del 27 luglio 2017)
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.