Cass. Civ., sez. III, n. 14089/2005. Termine decadenziale della garanzia fidejussoria.

L'art. 1957, comma 1, c.c., individua un termine di decadenza il cui decorso non cagiona l'estinzione della fideiussione, ma riguarda l'azione spettante al creditore. A detto termine il fideiussore stesso può peraltro rinunciare, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che il fideiussore che abbia pagato il debito garantito, malgrado la verificatasi decadenza di cui alla citata norma, può comunque esercitare contro il debitore principale l'azione di regresso di cui all'art. 1950 cod.civ.. La decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., per il debitore che, convenuto in giudizio dal fideiussore, la deduca per impedire l'azione di regresso nei suoi confronti, si pone come eccezione de iure tertii, inidonea come tale a vanificare l'abbligazione di ripristino del patrimonio del fideiussore di quanto corrisposto in adempimento del debito garantito; la decadenza in questione, infatti, non può ritenersi compresa tra le eccezioni che il debitore può apporre al fideiussore, ai sensi dell'art. 1952 c.c., trattandosi di questione relativa al rapporto tra fideiussore e creditore, rispetto al quale il debitore resta del tutto estraneo.

Commento

La decisione in esame prende le mosse dalla ratio dell'art.1957 cod.civ., norma intesa a proteggere l'interesse del fidejussore a non subire indefinitamente l'atteggiamento inerte del creditore che non azioni le proprie pretese nei confronti del debitore principale (ben potendosi successivamente modificare in senso peggiorativo la situazione economica di costui, con il conseguente aggravio del rischio per il garante, il cui vincolo sarebbe prolungato in modo indefinito). Ciò premesso, non potrebbe il debitore principale eccepire l'intervenuta decadenza, con l'effetto di rendere impraticabile l'azione di regresso esercitata nei suoi confronti da parte del fidejussore, il quale ben potrebbe, in ogni caso, rinunziare ex art.2968 cod.civ. agli effetti dell'intervenuta decadenza (anche in un tempo preventivo allo spirare del relativo termine).

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