L'art.
1955 cod.civ. fa discendere l'estinzione della fidejussione
dal fatto del creditore che, con la propria condotta, abbia determinato l'impraticabilità della surrogazione del fidejussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (es. il credito è garantito da privilegio speciale ed il debitore distrugge il bene sul quale si appunterebbe la causa legittima di prelazione). La giurisprudenza ha chiarito che si deve trattare di una vera e propria condotta colpevolmente antigiuridica del creditore e non semplicemente dell'inerzia di costui (Cass.Civ.Sez. III
7603/97; Cass.Civ.Sez. III
3080/95; Cass.Civ. Sez. III
63/82)
nota1. Non basterebbe, ai fini estintivi, il mancato assolvimento da parte del creditore di un semplice onere (Cass.Civ.Sez. III
4546/78) ovvero il mancato ricorso, pure possibile per il creditore, a strumenti di autotutela (Cass. Civ.Sez. I
595/77), quali ad esempio l'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 cod.civ.; (Cass.Civ.Sez.III
13661/92)
nota2.
Quid juris nell'ipotesi in cui la garanzia fosse
ab origine inefficace? Si pensi al pegno costituito da assegni posdatati o in bianco. La S.C. ha avuto modo di decidere nel senso della inapplicabilità della norma in parola: in questo senso perde di ogni rilevanza la condotta del creditore che ha reso impossibile per il fidejussore la surrogazione, dal momento che è la garanzia ad essere radicalmente invalida (Cass. Civ., Sez. III,
26232/13).
Note
nota1
Si ritiene altresì necessario che dalla condotta del terzo derivi un pregiudizio giuridico e non meramente economico per il garante, concretantesi nella impossibilità assoluta e definitiva di surrogarsi al creditore nel rapporto col debitore principale: così Monticelli, Postergazione dell'ipoteca e garanzia del debito principale e liberazione del fideiussore ex art.1955 cod.civ., in Banca, borsa e titoli di credito, II, 1983, p.75.
top1nota2
Secondo parte della dottrina (Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.500) la disposizione normativa, laddove fa riferimento ad un (semplice) fatto del creditore, dovrebbe portare ad includere in questa fattispecie, oltre alle condotte colpevolmente antigiuridiche, anche comportamenti leciti posti in essere dal creditore, quali la rinunzia alle garanzie ovvero la restituzione del pegno.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- MONTICELLI, Postergazione dell'ipoteca e garanzia del debito principale e liberazione del fideiussore ex art.1955 cod.civ., Banca, borsa e titoli di credito, II, 1983