Estinzione della fidejussione




La garanzia fideiussoria si può estinguere in esito all'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale (ovvero alle ulteriori vicende estintive diverse dall'adempimento: novazione, remissione, compensazionenota1) o al sopraggiungere del termine finale che fosse stato apposto al titolo ovvero al verificarsi dell'evento dedotto sotto condizione risolutivanota2 . Prescindendo dall'operatività di istituti di carattere generale che possono avere a che fare tanto con il titolo dal quale trae origine l'obbligazione principale, quanto con quello dal quale scaturisce l'obbligazione accessoria di garanzia, il codice civile assume specificamente in considerazione i casi di cui agli artt. 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore ), 1956 (liberazione del fideiussore per obbligazione futura), 1957 cod.civ. (scadenza dell'obbligazione principale).

Tra le cause non menzionate in modo espresso dal codice civile è possibile infine mettere ulteriormente a fuoco i casi della prescrizione estintiva e del recesso del fideiussore, possibile ogniqualvolta la fideiussione è a tempo indeterminato.

Note

nota1

Ciò che rileva è infatti il venir meno della obbligazione principale garantita: Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.495.
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nota2

In quest'ultimi casi si tratta di cause autonome di estinzione della fidejussione in quanto incidono solo sul rapporto fidejussorio: tra queste deve ricordarsi anche la remissione e la confusione. La remissione libera il fidejussore tanto quando venga fatta in favore del debitore principale, quanto nel caso venga fatta solo a suo favore (senza perciò liberare il debitore originario): cfr. artt.1238  e 1239  cod.civ. (Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, p.247). Il fenomeno della confusione determina l'estinzione del rapporto fidejussorio qualora si abbia riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e fidejussore. Viceversa la fidejussione rimane in vita "purché il creditore vi abbia interesse" (ex art.1255  cod.civ.) quando la riunione interessi le qualità di fidejussore e di debitore principale. L'interesse sussisterebbe in tutti i casi in cui alla posizione debitoria principale siano connesse eccezioni non opponibili da parte del fidejussore, come l'eccezione di incapacità (Favero, voce Confusione , in Enc.dir., vol.VIII, Milano, 1961, p.1056).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • FAVERO, Confusione, Enc.dir., VIII, 1961
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975

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