Sotto il profilo dell'efficienza causale può essere distinta una
violenza determinante da
una violenza incidente. La prima conduce alla conclusione di un atto che non sarebbe stato perfezionato senza la condotta coartatrice (oppure, all'inverso, alla mancata stipulazione di un atto che sarebbe venuto ad esistenza senza le minacce), la seconda porta invece alla conclusione di un atto a condizioni differenti rispetto a quelle alle quali sarebbe stato perfezionato.
Solo la prima parrebbe essere causa di annullamento dell'atto, stante il modo di disporre delle norme del codice che non distinguono in tema di efficienza della minaccia
nota1.
Secondo l'opinione prevalente
nota2, dato l'estremo sfavore di cui la legge circonda la violenza (ciò che è anche provato dalla rilevanza ai fini dell'annullabilità della
violenza proveniente dal terzo), pure la violenza incidente cagionerebbe l'invalidità dell'atto.
Note
nota1
Cfr. Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.366.
top1nota2
Così Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.167; Mengoni, "Metus causam dans" e "metus incidens", in Riv. dir. comm., I, 1952, p.20 e ss.; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.661; Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.478.
top2 Bibliografia
- GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
- MENGONI, Metus causam dans e metus incidens, Riv.dir.comm., I, 1952
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002