Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 50


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 23 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO DALLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562
1. L'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.
2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 50"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti