Cass. civile, sez. II del 2013 numero 9177 (16/04/2013)




Commette un illecito disciplinare – sanzionabile con l’ammenda ex art. 137 della legge notarile, ma non con la sospensione ex art. 138 – il notaio che, rogando un atto in italiano, tradotto in lingua straniera ai sensi dell’art. 55 della legge notarile, non assicuri la sottoscrizione tanto dell’originale, quanto della traduzione, essendo insufficiente un’unica sottoscrizione, ancorché posta in calce alle due parti tra loro susseguenti.

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