Urto tra animale e veicolo (responsabilità per danno cagionato da animali)




In tema di scontro fra un veicolo ed un animale, la giurisprudenza ha affermato che il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo ex art. 2054 cod. civ. e del proprietario dell'animale ex art. 2052 cod. civ. comporta una pari efficacia delle stesse. Ne segue la necessità di valutare, caso per caso e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Quando pertanto non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se soltanto uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre nell'ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria (Cass. Civ. Sez. III, 200/02 ).

Nel caso, invece, di mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati (nella specie il conducente del veicolo) non ha luogo alcun esonero da responsabilità dell'altro se costui non abbia vinto la presunzione a proprio carico, dando, nella specie, la prova del fortuito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5783/97 ).

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