Il criterio d'imputazione della responsabilità (danno cagionato da animali)



Il soggetto che, ai sensi dell'art. 2052 cod.civ. è ritenuto responsabile del danno cagionato dall'animale è il proprietario ovvero colui che lo ha in uso, sia nell'ipotesi che abbia la custodia dell'animale sia in quella in cui questo sia fuggito o smarrito.

Secondo le statuizioni della giurisprudenza, il fondamento della responsabilità deriva dal concetto di utilità che dall'animale ritrae il proprietario o chi se ne serve temporaneamente , in forza di un diritto reale parziario (usufrutto, uso) o di un rapporto contrattuale (comodato, locazione), derivante anche a titolo di mera cortesia, ma implicante pur sempre il diritto di utilizzazione di esso (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 11173/95). Tale responsabilità, che rappresenta la contropartita dei vantaggi connessi con l'utilizzazione dell'animale medesimo, si trasferisce a carico di un terzo solo quando a questo passa il diritto di trarre dall'animale le stesse possibilità di utilizzazione spettanti al proprietario. Di conseguenza, la responsabilità non passa al terzo, cui l'animale sia affidato per ragioni di custodia, di cura, di governo o di manutenzione. Pertanto, la proprietà dell'animale rileva soltanto se sia accompagnata dalla disponibilità materiale dello stesso. Ciò che è determinante è dunque il rapporto di utenza.

Svolte queste premesse, dall'esame dei casi pratici emerge che non vi è uniformità di opinioni circa l'esatto significato da attribuirsi alla nozione di utenza.Invero, secondo un primo orientamento, il concetto di utenza dovrebbe identificarsi con quello di custodia (cfr. Appello di Milano del 1961 (14/03/1961), Appello di Torino del 1958 (02/05/1958)). Dette pronunce partono dal presupposto che uso e custodia costituiscano elementi inscindibili: colui il quale, in virtù dell'uso, ha un potere sull'animale non potrebbe sottrarsi in nessun modo all'obbligo di custodia. Tuttavia è stato precisato che la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. non comporta necessariamente che l'animale sia, per sua natura, suscettibile di una particolare utilizzazione (Appello di Catanzaro del 1966 (22/11/1966).

Secondo altro indirizzo (Cass. Civ. sez. III, 14743/02 , nota1 ), invece, il criterio di collegamento della responsabilità corrisponderebbe all'uso, inteso come piena disponibilità dell'animale, ai fini di un utilizzo dello stesso secondo la sua natura e la destinazione economico-sociale. In base a tale criterio il responsabile sarebbe colui il quale trae dall'animale quelle utilità che esso può dare mediante ciò che produce (ad esempio, le vacche da latte), le sue energie di lavoro (i cavalli da soma), il suo naturale istinto (i cani da caccia) o le sue caratteristiche esteriori (i pesci tropicali messi in mostra negli acquari).

Secondo un ulteriore e minoritario indirizzo, il concetto di uso dovrebbe essere interpretato in senso ampio, comprensivo di qualsiasi utilità, pur se non coincidente con il godimento diretto, ritraibile dall'animale. In tal modo, esso verrebbe a corrispondere al concetto di mero profitto nota2.

Giova poi ricordare che alla responsabilità civile si affianca quella penale: ai sensi dell'art. 672 c.p. infatti è punita l'omessa custodia o il mal governo di animali pericolosi. La sanzione si applica indipendentemente da qualasiasi pregiudizio concreto, per il sol fatto della situazione di pericolo che si viene a determinare. Anche in questo caso, ciò che conta è la situazione di possesso o di detenzione dell'animale, indipendentemente dalla proprietà dello stesso (Cass. Pen., Sez. IV, 43018/11).

Note

nota1

Nella specie, la S. C. ha ritenuto responsabile il gestore di un maneggio per il danno subito da un'allieva, caduta da cavallo nel corso di una lezione di equitazione.
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nota2

Torrente, Sull'identificazione del soggetto responsabile nel caso di danni prodotti da animali, in Temi nap., 1959, vol. I, p. 350; Colasurdo, Considerazioni sul fondamento della responsabilità per fatto da animali, in Giust. civ., 1957, vol. I, p. 1162.
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Bibliografia

  • COLASURDO, Considerazioni sul fondamento della responsabilità per fatto da animali , Giust. civ. , vol. I, 1957
  • TORRENTE, Sull'identificazione del soggetto responsabile nel caso di danni prodotti da animali, Temi napoletani, vol. I, 1959

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