La responsabilità per il danno cagionato da animali: natura giuridica



La responsabilità sancita dall'art. 2052 cod. civ. ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo nota1.

Nel riformulare la disciplina della responsabilità per il danno cagionato da animali, già prevista dall'art. 1154 del vecchio codice, il legislatore ha introdotto, con il codice del 1942, un'unica variazione, vale a dire la previsione esplicita della prova liberatoria.

La norma collega la responsabilità a due distinti presupposti. Da una parte, la sussistenza di un nesso di causalità tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, dall'altra l'accertamento di un rapporto di proprietà o di utenza dell'animale in capo al convenuto, il quale può liberarsi soltanto dando prova del caso fortuito.

Parte della giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 200/02 ) individua un fondamento soggettivo per la responsabilità regolata dall'art. 2052 cod. civ. , da ravvisarsi nella colpa del soggetto che trae utilità dall'animale. A questa prospettazione si contrappone u n cospicuo filone giurisprudenziale, secondo il quale la norma in esame configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, costituendo un'applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda. In particolare ha avuto modo di affermare il Supremo Collegio, la responsabilità del proprietario dell'animale costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, dovendo piuttosto fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12307/98 , nota2 ).


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Note

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Antinozzi, Responsabilità del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c. e presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. nell'ipotesi di scontro tra veicolo ed animale (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 2717/83 ); Antinozzi, Responsabilità per fatto di animali, in Dir. e prat. assicur. 1989, p. 329; Ariu, Il caso fortuito nell'art. 2052 c.c.: natura e limiti della responsabilità per il danno cagionato da animali (nota a Tribunale di Cagliari, 28/05/2001 ), in Riv. giur. Sarda, 2002, p. 400; Balzaretti, La responsabilità per il danno cagionato da animali, in Resp. civ. e prev., 1995, p. 468; Baratto, L'equitazione e la responsabilità del gestore del maneggio (nota a Cass. Civ. Sez. III, 11861/98 ); Cass. Civ. Sez. III, 12307/98 ), in Giur. it., 1999, f. 20, p. 2048; Bellucci, Danno da animali e omissioni di custodia (nota a Tribunale di Perugia, 04/07/1998 ), in Rass. giur. umbra, 1999, f. 20, p. 74.
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Più recentemente, la S.C. ha ulteriormente ribadito che la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 cod. civ. - la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa - a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini: Cass. Civ. Sez. III, 4742/01 ).
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Bibliografia

  • ANTINOZZI, Responsabilità del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c. e presunzione ..., dir. e prat. assic., 1984
  • ANTINOZZI, Responsabilità per fatto di animali, Dir. e prat. assic., 1989
  • ARIU, Il caso fortuito nell'art. 2052 c.c.: natura e limiti della responsabilità ..., Riv. giur. sarda, 2002
  • BALZARETTI, La responsabilità per il danno cagionato da animali, resp. civ. e prev., 1995
  • BARATTO, L'equitazione e la responsabilità del gestore del maneggio, Giur. it., f. 20, 1999
  • BELLUCCI, Danno da animali o omissione di custodia, Rass. giur. umbra, f.20, 1999

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