Tribunale di Varese del 2014 numero 909 (26/08/2014)



In tema di applicabilità dell’art. 2500 ter c.c. a ipotesi di trasformazioni di società di persone costituite ante riforma e che non prevedano, nel loro statuto, specifiche indicazioni circa il quorum da adottare per le modifiche del contratto sociale deve ritenersi che il negozio istitutivo di una società di persone stipulato in data antecedente la riforma di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e che non contenga indicazioni espresse in ordine alla modifica dell’atto costitutivo debba considerarsi sic et simpliciter integrato dalla regola al tempo vigente per le modificazioni del contratto sociale, ossia dall’art. 2552 c.c. , che permetteva tale modifica solo con il consenso di tutti i soci.

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