Tribunale di Varese del 2011 (20/12/2011)


L'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 deve essere interpretato secundum constitutionem e deve, dunque, essere esclusa la mediazione obbligatoria là dove essa verrebbe imposta nella consapevolezza che i litiganti non potrebbero comunque pervenire ad un accordo conciliativo. L'incostituzionalità sarebbe evidente, in casi del genere, poiché viene frustrata la stessa ratio dell'istituto: operare come un filtro per evitare il processo; ma se il processo non è evitabile, l'istituto è una appendice formale imposta alle parti con irragionevolezza (e, quindi, violazione dell'art. 3 Cost.). Nel caso delle azioni di usucapione, non potendo la sentenza essere surrogata dall'accordo, la mediazione non è obbligatoria.

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