Tribunale di Trieste del 1994 (11/03/1994)


E' configurabile l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale nel caso in cui si verifichi la "sparizione" del secondo socio amministratore e quindi la sua mancata partecipazione all'esercizio dell'impresa, con conseguente paralisi di ogni attività.L'art. 2275, codice civile, presuppone un intervento tutelare dell'autorità giudiziaria in materia di società, per assicurare il corretto svolgimento della liquidazione, solo nei casi ove non si contesti il diritto a procedervi.

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