Tribunale di Trieste del 1990 (15/10/1990)
Ha l'obbligo di risarcire i danni il notaio il quale, avendo ricevuto un atto di compravendita immobiliare e presentata tempestivamente l'istanza di intavolazione, abbia omesso di controllare l'esattezza del decreto di intavolazione relativo a lui notificato in quanto eletto dalle parti domiciliatario ai sensi dell'art. 123 bis legge tavolare (r.d. 28 marzo 1929 n. 499), così consentendo l'assoggettamento di parte dell'immobile oggetto del trasferimento alla procedura esecutiva conseguente al fallimento dell'alienante.