Tribunale di Trieste del 1994 (02/06/1994)


Nella società a responsabilità limitata è consentito istituire quote privilegiate, dotate di diritti ed obblighi particolari, ed in specie di quote che siano postergate rispetto alle altre nella partecipazione alle perdite, non potendosi in ciò ravvisare né una violazione del divieto del patto leonino, né una deviazione dei connotati tipici di tal genere di società, né una qualsiasi ragione di contrasto con l'interesse alla buona gestione della società medesima o con l'interesse dei creditori sociali. Occorre tuttavia che, in caso di aumento di capitale conseguente ad una precedente riduzione del capitale stesso per perdite gravanti sulle sole quote ordinarie, il diritto di opzione sulle nuove quote ordinarie emesse sino al ripristino della situazione precedente sia attribuito ai titolari delle quote ordinarie con preferenza rispetto ai titolari di quelle postergate.

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