Tribunale di Savona del 2007 (02/05/2007)



La norma di cui all'art. 550 c.c. (c.d. cautela sociniana) – la quale, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma 1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibilità (comma 2) – attribuisce al legittimatario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione.

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