Tribunale di Roma del 2013 (11/07/2013)



Non necessita di approfondita e specifica dimostrazione la circostanza che il notaio è un professionista altissimamente qualificato, reputato tale dalla collettività e dal quale conseguentemente e giustamente l’utenza attende la messa in opera di un’altrettanta altissima competenza, cura, preparazione e diligenza. In altre parole un perfetto know how nelle materie di competenza. Il che, peraltro, unicamente giustifica l’assoluto monopolio di funzioni e l’elevata rendita a suo favore che da ciò ne deriva.
Nel caso in cui, all’atto dalla rivendita dell’immobile compravenduto meno di un anno prima, si scopra che il bene è in realtà gravato da un’iscrizione pregiudizievole che pure non risultò dai registri immobiliari deve condannarsi il professionista che rogo quest’ultimo atto al risarcimento in favore degli allora acquirenti e oggi venditori della somma necessaria per purgare il diritto dell’amministrazione.
Infatti il notaio avrebbe dovuto, secondo le specifiche circostanze del caso e al suo background, non limitarsi alle ordinarie consuete indagini ipocatastali relative al ventennio.

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