Tribunale di Roma del 2011 (21/02/2011)



L'interposizione reale di persona è quell'istituto mediante il quale una persona acquista effettivamente i diritti derivatile dalla stipula di un contratto, ma che è tenuta a ritrasferire ad una terza persona. L'interposizione predetta, dunque, a differenza di quella fittizia che rientra nel fenomeno simulatorio, non tocca gli effetti del contratto che si producono regolarmente in capo alla persona interposta.

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