Tribunale di Roma del 2001 (19/07/2001)


La facoltà di recesso riservata dall'art.1671 cod.civ. al committente nel contratto di appalto costituisce strumento di carattere eccezionale nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive e trova la sua giustificazione nella rilevanza dell'elemento subiettivo di tale tipologia contrattuale. La circostanza che la decisione del recesso sia determinata dalla valutazione, (fondata o meno), proveniente da un terzo (nella fattispecie una banca che aveva negato un mutuo all'appaltatrice) non solo non modifica la legittimità della sfiducia da parte del committente, ma, anzi, la rende obiettivamente rilevante.

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