Tribunale di Roma del 1998 (14/01/1998)


Nel leasing traslativo, cui si applica in via analogica la norma di cui all' art. 1526 c.c., è nulla la clausola penale che preveda in caso di inadempimento dell' utilizzatore la definitiva acquisizione al concedente dei canoni pagati nonché il pagamento in un' unica soluzione di tutti i canoni non ancora scaduti. Peraltro, nel determinare l' equo compenso per l' uso della cosa ai sensi dell' art. 1526, comma 1, c.c., deve essere valutato se il concedente ha tenuto un comportamento secondo buona fede nella complessiva conduzione del rapporto contrattuale (In virtù del suddetto principio, il Tribunale ha ritenuto equo determinare il compenso per il concedente nella misura dei soli canoni effettivamente percepiti e non di quelli scaduti al momento della risoluzione del contratto).

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