Tribunale di Roma del 1987 (30/05/1987)


Nessuna prescrizione di forma e' prevista dalla legge per l'esistenza e la validità delle deliberazioni consiliari, a nulla rilevando che l'art. 2421 n. 4, codice civile, disponga la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, riconnettendosi tale norma all'esigenza di tenuta dei libri da parte dell'imprenditore piuttosto che alla previsione di una particolare forma dell'atto. La presenza di tutti i membri del consiglio di amministrazione rende superfluo l'esame di eventuali irregolarità di convocazione della seduta, così come risulta priva di fondamento ogni contestazione in ordine ai quorum deliberativi, quando la deliberazione venga assunta a maggioranza assoluta dei presenti, in mancanza di una diversa maggioranza espressamente prevista dallo statuto. La cessazione dalle funzioni di amministratore, per essere efficace, deve comunicarsi non solo al presidente del consiglio di amministrazione ed ai consiglieri, ma anche al presidente del collegio sindacale, cos' come prescritto dall'art. 2385, primo comma, codice civile, posto che tale comunicazione e' funzionalmente collegata alla procedura di sostituzione disciplinata dall'art. 2386, codice civile.

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