Tribunale di Reggio Emilia del 1994 (10/08/1994)


Nella società in nome collettivo, il potere del liquidatore di richiedere somme ai soci per il pagamento dei debiti sociali non è condizionato ad una insufficienza dell'attivo patrimoniale, ma alla mancanza di fondi disponibili; peraltro, l'esercizio di tale potere non è subordinato alla dimostrazione della insufficienza dei fondi.Le richieste di somme ai soci, effettuate dal liquidatore per il pagamento dei debiti sociali, ricadono sotto la disciplina di cui all'art. 2280, secondo comma, codice civile, con la conseguenza che appare fuori luogo il richiamo del socio, richiesto del versamento, all'art. 2304, codice civile, in tema di beneficium excussionis .

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