Tribunale di Reggio Emilia del 2007 (14/05/2007)


Ai sensi dell'art.11 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia dalla l. n. 364/1989, effetto minimo del trust costituito in conformità alla sua legge regolatrice è la cosiddetta segregazione patrimoniale, in forza della quale i beni costituiti in trust non possono essere aggrediti dai creditori del disponente.Per la valida costituzione di un trust non è necessario che vi sia un trasferimento di beni dal disponente al trustee: come espressamente consentito dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia dalla l. n. 364/1989, ove la legge regolatrice prescelta dal disponente lo consenta, è possibile che si verifichi la coincidenza tra due soggetti del trust (nella specie viene in rilievo la legge del Jersey che è pacifico consentire la costituzione di trust autodichiarati). Per negare il riconoscimento di un trust interno (che cioè non presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, sebbene la disciplina sia costituita da una legge regolatrice straniera), ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia dalla l. n. 364/1989, nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento, è necessario valutare se l'atto istitutivo del trust sia o meno portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello scopo, ma estendendo l’analisi al programma che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha dato vita al trust. È da considerarsi portatore di interessi meritevoli di tutela, l'istituzione del trust interno autodichiarato di tutti i beni del socio accomandatario e amministratore di una Sas posta in liquidazione attraverso un accordo di ristrutturazione ex art.182-bis della legge fallimentare, che abbia come programma dichiarato quello di favorire la liquidazione armonica della società, prevenendo azioni giudiziarie e procedure concorsuali, atteso che il medesimo è rivolto a perseguire il fine di evitare che i titolari di crediti rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione, che vantano crediti contestati possano costituire diritti di prelazione o agire in executivis sui cespiti, facendo naufragare il negozio concluso con la maggioranza, nonostante l'assicurazione di un loro regolare pagamento e l'omologazione del tribunale.

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