Tribunale di Palermo del 2006 (22/06/2006)


L'associazione dei consumatori è legittimata, ai sensi dell'art. 3 l n .281/1998, a promuovere azioni collettive tese al mero accertamento della violazione di un diritto dei consumatori.Viene accolta una domanda di un'associazione di consumatori rivolta ad accertare la violazione di un diritto dei consumatori, scaturito dall' utilizzazione di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente bancario, e ordina altresì all'istituto, quale misura idonea ad eliminare gli effetti delle violazioni, di provvedere sulle istanze di rimborso o di ricalcolo degli interessi non dovuti. Tale misura, tuttavia, non impedisce all'intimato di opporre al singolo correntista consumatore le eventuali eccezioni inerenti il rapporto di conto corrente.L'attuale assetto delle azioni collettive inibitorie previsto dall'art. 3 l. n. 281/1998, riprodotto altresì dall'art. 140 del d.lgs. n. 206/2005, impedisce al giudice di accogliere la domanda di condanna dell'istituto bancario al rimborso delle somme versate in forza della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserita nei contratti di conto corrente fino al gennaio 2000.

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