Tribunale di Napoli del 1994 (02/03/1994)


La revoca dell'amministratore nella società in accomandita semplice è sempre ammessa in via giudiziale, ex art. 2259, codice civile, quando ricorra una giusta causa. Non è ammissibile nella società in accomandita semplice la nomina di un amministratore giudiziario data la connaturazione consensualistica della società di persone.

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