Tribunale di Milano del 2003 (27/01/2003)


Pur essendo tenuta alla manutenzione delle strade da lei gestite, non si ritiene per lo più applicabile alla p.a. la presunzione prevista dall'art. 2051 c.c. e, quindi, i danni riportati da un ciclomotorista minorenne che ha perduto il controllo del mezzo, cadendo al suolo, debbono essere risarciti a sensi dell'art. 2043 c.c. La mancanza di segnalazione e di evidenza della situazione anomala e pericolosa del fondo stradale costituisce "insidia" ed è quindi fonte di responsabilità della p.a. Tale responsabilità non può essere" scaricata" sull'appaltatore dei lavori - su esso gravano gli stessi doveri dell'Ente gestore della strada - per il ché dovrà invece essere ritenuto, con lui, corresponsabile solidale a sensi degli art. 2049 e 2055 c.c.

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