Tribunale di Milano del 2003 (24/03/2003)


Il socio receduto, che provvede al pagamento di debiti sociali a lui richiesti, ha diritto di rivalersi per il pregiudizio sofferto, quale creditore sociale ex art. 2394 c.c., nei confronti del socio - amministratore, che ne risponde, in quanto obbligazioni sociali contratte post recesso (nella fattispecie, avendo peraltro il socio - amministratore altresì omesso lo scioglimento della società ex art. 2272, quarto comma, c.c.).

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