Tribunale di Milano del 2000 (23/11/2000)


La procedura del voto di lista, prevista dallo stato sociale per la nomina e la determinazione del numero dei componenti il consiglio d'amministrazione, pur essendo indubbiamente strutturata al fine di pervenire alla nomina di più membri del consiglio, non è in astratto preclusiva della possibilità di nomina, con la stessa modalità, di un solo membro del consiglio d'amministrazione.Deve essere sospesa la delibera, adottata dall'assemblea degli azionisti di una società per azioni, che nomini un consigliere di amministrazione in sostituzione di un consigliere revocato dall'incarico senza rispettare la procedura del voto di lista, prevista dallo statuto per la nomina e la determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

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