Tribunale di Milano del 2000 (13/03/2000)


La riduzione della partecipazione del socio in proporzione alla minusvalenza del suo conferimento in natura rispetto al valore dichiarato nella relazione di stima si produce solo con la deliberazione dell'assemblea straordinaria che, in mancanza di versamento della differenza in denaro da parte del conferente, riduce il capitale ed annulla le azioni scoperte; pertanto la società non può considerare tale partecipazione come già ridotta ai fini della votazione in tale assemblea straordinaria.

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