Tribunale di Milano del 1999 (11/02/1999)


Il condomino che abbia contribuito alle spese sostenute dal condominio per il risarcimento dei danni cagionati a terzi da parti comuni dell'edificio, non ha diritto di ripetere dal precedente proprietario, suo dante causa e condomino al momento dell'evento dannoso, la quota versata, in quanto l'obbligazione risarcitoria posta a carico del condominio ex art. 2051 c.c. ha natura reale e si trasferisce in capo al nuovo condomino con il diritto di proprietà.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 1999 (11/02/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti