Tribunale di Milano del 1996 (04/07/1996)


Laddove venga meno la pluralità dei soci, lo scioglimento della società si verifica non tanto nel momento in cui resta un socio unico, quanto a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale concesso dall'art. 2272 cod.civ.. In considerazione della diversità delle funzioni realizzate dalle disposizioni previste dagli artt. 2272 e 2284 cod.civ., la prima rivolta alla disciplina delle cause di scioglimento della società, la seconda relativa allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi che nel caso di morte di un socio di una società con due soli soci si verifichi un evento tale da determinare entrambi gli effetti giuridici - quello generale previsto dall'art. 2272, n. 4 cod.civ., e quello particolare considerato dall'art. 2284 cod.civ. - con un concorso di norme. La causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio può, quindi, coesistere con lo scioglimento della società, con cui non è incompatibile, in quanto ognuna delle due ipotesi riguarda diversi ambiti di applicazione. Il diritto degli eredi del socio defunto alla liquidazione della quota nasce sin dal momento del verificarsi della morte, ma resta sospensivamento condizionato al mancato esercizio, da parte del socio superstite, del diritto potestativo di sciogliere la società e di costringere gli eredi del socio defunto a partecipare alla liquidazione, con l'effetto che, verificatasi la condizione, il diritto si considera come non mai sorto. Il socio superstite ha il diritto di optare per la liquidazione della società fino a che non sia decorso il termine semestrale previsto dall'art. 2289 cod.civ. per la liquidazione della quota agli eredi e dall'art. 2272, n. 4 cod.civ., per la ricostituzione della pluralità dei soci. Il compimento di atti gestionali in tale periodo non può essere interpretato come rinuncia al potere di decidere per la liquidazione della società ai sensi dell'art. 2284 cod.civ..

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