Tribunale di Milano del 1993 (28/10/1993)


Commette grave inadempienza ai sensi dell'art. 2286 codice civile il socio amministratore di una s.n.c. che emette assegni su un conto della società per scopi personali: si realizza, infatti, un'indebita commistione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci. Non può essere posto a base di una delibera di esclusione l'inadempimento del socio che la società ha dimostrato, per fatti concludenti, di voler tollerare e che, proprio in relazione a ciò, appare tale da non aver fatto venir meno la fiducia in ordine alla corretta prosecuzione del rapporto sociale. Integra grave inadempienza ai sensi dell'art. 2286 codice civile la mancata restituzione da parte del socio di un bene sociale di cui gli era stato in precedenza consentito l'uso privato. La società ha infatti il diritto di disporre e di mutare destinazione ai beni sociali e l'ingiustificato rifiuto di riconsegnarli dimostra che il socio antepone l'utile personale all'interesse sociale. Tale condotta è tanto più grave in chi riveste la qualità di amministratore della società. Costituisce pure grave inadempienza legittimante l'esclusione del socio il rifiuto da parte di questo di rinnovare una fideiussione a favore della società - in precedenza sempre prestata - qualora tale comportamento possa determinare il mancato rinnovamento di un fido concesso da una banca a favore della società.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 1993 (28/10/1993)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti