Tribunale di Milano del 1991 (20/06/1991)


La promessa di fideiussione, da parte di società per azioni controllate, per il debito assunto verso una banca dalla controllante, che svolga il servizio finanziario a favore delle società figlie, non è atto di liberalità estraneo al loro oggetto sociale, poiché trova una giustificazione causale nel complesso dei rapporti instaurati fra le società del gruppo.

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