Tribunale di Milano del 1990 (18/06/1990)


Non e' configurabile una societa' di fatto tra una persona fisica ed una societa' di capitali sia per la impossibilita' di ravvisare, in un caso del genere, l' elemento di coesione dell' affectio societatis, sia per il diverso regime delle obbligazioni sociali sia, da ultimo, per il contrasto con la disciplina normativa della societa' di capitali per cio' che attiene all' amministrazione di tale indefinibile ente sociale.

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