Tribunale di Milano del 1990 (13/12/1990)


L'exceptio doli è fondata sul principio di buona fede, il quale esclude che un soggetto possa conseguire un utile in danno di altri utilizzando in modo formalmente corretto le facoltà concessegli dal regolamento negoziale, ma per finalità e con esiti contrastanti con lo scopo perseguito dalle parti col negozio e non meritevoli di tutela.Il termine di decadenza di tre mesi, previsto dall'art. 2377, codice civile, per l'impugnazione di deliberazioni assembleari di società per azioni, decorre per le delibere di modifica dell'atto costitutivo dalla data della loro iscrizione nel registro delle imprese. Il socio di società per azioni non è legittimato all'impugnativa delle deliberazioni consiliari, le quali, ex art. 2391, codice civile, possono essere impugnate solo dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci. La circostanza che una società per azioni abbia una partecipazione azionaria ridotta non consente di desumere che la deliberazione dell'assemblea straordinaria che ha elevato a tre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione costituisca un'operazione arbitraria o fraudolenta della maggioranza in danno della minoranza ovvero che essa sia ispirata esclusivamente da interessi extrasociali, e che quindi la deliberazione sia invalida per eccesso di potere.

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