Tribunale di Milano del 1988 (14/01/1988)


Lo scioglimento della societa' costituisce un momento successivo ed eventuale rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio defunto e trova causa, non tanto nel venir meno della pluralita' dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi della mancanza della pluralita' stessa. L' operativita' della causa di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad uno dei due soci, prevale sulla successiva causa di scioglimento, per mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel termine di sei mesi. L' obbligo di liquidare agli eredi il valore della quota del socio defunto grava sui soci superstiti. L' avviamento concorre a determinare il valore della quota del socio defunto

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