Tribunale di Milano del 1986 (02/10/1986)


La titolarità dell'azione di responsabilità ex art. 2393, codice civile, spetta esclusivamente alla società, all'ente personificato, dotato di autonomia patrimoniale assoluta e portatore di un interesse superiore e distinto da quello dei singoli soci, oggetto, come tale, di una autonoma tutela giuridica. Il potere di rinunciare o transigere l'azione di responsabilità ex art. 2393, codice civile, e' attribuito alla società a condizione che la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno 1/5 del capitale sociale. Premesso, invece, che la legge n. 95/79 per le società in amministrazione straordinaria, non dà rilievo al fenomeno del "gruppo di società", ne consegue che le società facenti parte del "gruppo" vanno considerate nella loro specifica autonomia e personalità giuridica, e così anche l'attività gestionale e di controllo dei rispettivi organi amministrativi e sindacali.

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