Tribunale di Lecco del 1983 (14/05/1983)


Non è applicabile il disposto dell'art. 2051 c.c. ma quello dell'art. 2043 c.c. qualora il danno non è prodotto dalla cosa ma è, invece, provocato dal fatto doloso o colposo di chi si serve della cosa. Nella ipotesi di danno derivante da incendio della cosa incombe al danneggiato l'onere di dimostrare che l'incendio si è sviluppato per un fatto intrinseco della cosa o per effetto di un agente dannoso in essa insorto.Non ricorre la fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., bensì quella "ex art. 2043 c.c. qualora il danno non sia l'effetto di un connaturato potenziale dinamismo della cosa o di un agente dannoso sviluppatosi nella cosa lasciata incustodita, ma di un comportamento umano che l'abbia danneggiata. In quest'ultima ipotesi non viene meno la presunzione a ragione del fortuito, allargato al fatto del terzo, bensì non opera la presunzione, perché il danno non è stato prodotto dalla cosa, ma con la cosa. Di conseguenza, nel caso di danno da incendio, sul piano probatorio, grava sull'attore danneggiato l'onere di dimostrare che l'incendio si è sviluppato per un fatto intrinseco della cosa o per effetto di una situazione di pericolo insorta in essa.

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