Tribunale di Lecco del 1990 (14/12/1990)


Benché non possa considerarsi valida la partecipazione di una società di capitali, sia pure in veste di accomandante, ad una società in accomandita semplice, tuttavia nell'atto di trasformazione della società in accomandita semplice in società di capitali, volto direttamente o indirettamente all'eliminazione della causa di invalidità, deve riscontrarsi la sussistenza degli elementi necessari all'omologazione, intendendolo come atto volto a costituire una nuova compagine sociale.

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