Tribunale di Lanciano del 2016 numero 271 (08/06/2016)



Deve ritenersi che nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio: diversamente deve essere rigettata la domanda sulla pretesa, indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sul ritenuto indebito conteggio di interessi non pattuiti, sulla mancata pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e sulla asserita applicazione di tassi usurari.

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