Tribunale di Cagliari del 2001 (28/05/2001)


Nell'ambito del caso fortuito è riconducibile anche la colpa del danneggiato, ma questa per avere effetti liberatori deve consistere in un comportamento cosciente e volontario che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio, e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, s'inserisca in detto rapporto con forza determinante.La presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale può essere superata dalla prova dei caso fortuito, ossia del fatto totalmente estraneo alla causalità dell'animale, senza che possa rilevare la prova della normale mansuetudine dell'animale ovvero il fatto di aver usato nella custodia di esso la comune diligenza.

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