Tribunale di Cagliari del 1998 (06/08/1998)


L'attestazione di certezza circa l'identità delle parti fatta dal notaio ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 51 l. not. non impone al notaio una conoscenza pregressa delle parti, bensì dà atto del personale convincimento del notaio circa il fatto che l'identità dichiarata corrisponda a quella reale. Non sussiste pertanto violazione della legge notarile e quindi responsabilità del notaio rogante, qualora l'identità delle parti dovesse successivamente risultare falsa, ogni qualvolta gli elementi a sua disposizione dovevano essere considerati idonei ad ingenerare nel notaio la certezza sull'identità personale.

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