Tribunale di Cagliari del 1988 (11/01/1988)


I principi che regolano la responsabilità civile dello Stato, conseguente all'illecito dei giudici e degli altri suoi impiegati e funzionari, non sono posti nell'art. 28 cost. ma risiedono nella disciplina generale della responsabilità civile di cui agli art. 2043 ss. c.c. Ne consegue che lo Stato, in applicazione di tale disciplina, può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dal comportamento colposo del magistrato anche nei casi in cui non sia ravvisabile, in base alla legislazione vigente, la responsabilità civile personale di quest'ultimo (nella specie, per mancanza di dolo, ex art. 55 c.p.c.).La responsabilità civile del giudice, prevista dall'art. 55 n. 2 c.p.c. (vigente prima dell'abrogazione referendaria) per le fattispecie di rifiuto, omissione o ritardo nel provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, nel compiere un atto del suo ministero, non è configurabile nell'ipotesi di semplice colpa, richiedendo la legge un comportamento intenzionale del magistrato.

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